TASI 2019- ABROGATA DAL 01.01.2020

TASI

Con la Legge di Bilancio 2020 (art.1, commi da 739 a 783, della Legge 27/12/ 2019, n. 160) è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa la precedente TASI, semplificando la gestione dei tributi locali.

La Tasi era il tributo comunale per i Servizi Indivisibili con cui le amministrazioni comunali potevano far fronte alle spese per l'illuminazione, la cura del verde, la pulizia delle strade e tutti gli altri servizi che vengono forniti in maniera uguale a tutti i cittadini . E' stata istituita come parte della imposta comunale unica IUC, insieme all'IMU (per i beni immobili diversi da quelli di residenza) e alla TARI (per il servizio di asporto rifiuti ) dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 cd.Legge di stabilità.

Aliquote TASI anno 2019

Per tutte le tipologie di immobili e aree edificabili aliquota 0,10%

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU (cft. art. 4 Regolamento TASI).
Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 5,00.

Immobili in locazione

Per gli immobili dati in locazione, l'aliquota TASI è così sudddivisa:

  • proprietario : 70% TASI totale
  • affittuario : 30% TASI totale

Codici

CODICE COMUNE

  • H253

CODICI TRIBUTO

  • 3958 "TASI –abitazione principale e relative pertinenze"
  • 3959 "TASI –fabbricati rurali ad uso strumentale"
  • 3960 "TASI –aree fabbricabili"
  • 3961 "TASI –altri fabbricati"

Tassa Servizi Indivisibili

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra descritte. 

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.