Stato di grave pericolosità per gli incendi

Viste le contigenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, LA Giunta Regionale dichiara ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 200, n°353 e dell'art.9 della Legge Regionale 24 gennaio 1992, n°6 lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, per cui è fatto divieto di accensione di roghi.
I trasgressori saranno perseguiti penalmente.