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27 settembre 2011

L.R. 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". D.G.R. n. 1126 del 26 luglio 2011 Proroga della validità del tesserino di autorizzazione alla raccolta funghi.

 
 
Ai Signori Possessori
dei Tesserini di autorizzazione
alla raccolta funghi
LORO SEDI
 
 
 
Si porta a conoscenza della S.V. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1126 del 26 luglio 2011 ha approvato nuove disposizioni esecutive di attuazione in materia di disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
 
Il principale punto di innovazione riguarda la validità del tesserino che passa da 5 a 10 anni. Inoltre sono prorogati nella loro validità da 5 a 10 anni i tesserini già emessi alla data di approvazione delle nuove direttive senza necessità di annotazione.
 
Pertanto si comunica che la validità del tesserino rilasciato alla S.V. è prorogata da 5 a 10 anni dalla data del rilascio o dall’ultimo rinnovo senza necessità di ulteriore annotazione da parte di questo ufficio.
 
Distinti saluti.
 
 
                                                                                                         Il Sindaco
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:
-          Copia delle norme di attuazione 2011.


L.R. 19.8.1996, N. 23
 
D.G.R. n. 1126 del 26.07.2011
 
NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.
 
 
La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane,
 
-          Vista la L.R. 19 agosto 1996, n. 23 che detta norme per la Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
 
-          Vista la D.G.R. n. 1126 del 26.07.2011 recante disposizioni esecutive di attuazione ai sensi dell’articolo 15 della sopra citata Legge Regionale;
 
Adotta le seguenti
 
NORME ATTUATIVE
Anno 2011
 
 
ART. 1 - FINALITA'
 
Il presente regolamento, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplina la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane (tutto il territorio dei Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve dei Soligo, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto), con esclusione dei territori appartenenti al Demanio Regionale, nell'ambito dei quali la raccolta è autorizzata dall'Ente gestore (Azienda Regionale Foreste).
 
 
ART. 2 - AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA
 
La raccolta dei funghi è subordinata al possesso dell'autorizzazione alla raccolta, sotto forma di apposito tesserino, rilasciato dalla Comunità Montana per i soli residenti dei Comuni della Comunità stessa e avente validità su tutto il territorio regionale.
Il tesserino è rilasciato dalla Comunità Montana anche per i cercatori non residenti nella Regione Veneto.
Per il rilascio del tesserino il richiedente deve munirsi di 1 fotografia (formato tessera) e di due marche da bollo. Per il rinnovo è necessaria una marca da bollo.
Il tesserino, personale e non trasferibile, ha validità di 10 anni ed è rinnovabile.
Sono prorogati nella loro validità da 5 a 10 anni i tesserini già emessi alla data di approvazione delle presenti norme senza necessità di annotazione.
Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di tesserino e permesso.
I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.
Per i non residenti è necessario munirsi di un apposito permesso che consente la raccolta nell’ambito del territorio di competenza della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e che può differenziarsi in giornaliero, settimanale, mensile ed annuale (durata 12 mesi).
Ai residenti nei Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve dei Soligo, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto viene rilasciato, contestualmente al rilascio del tesserino, il permesso gratuito per la raccolta nell’ambito della Comunità Montana.
Sono esonerati sia dal tesserino che dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, per la raccolta nei rispettivi fondi.
Il rilascio dei tesserini e dei permessi è effettuato dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e dai Comuni della Comunità stessa.
 
 
ART. 3 - LIMITI E MODALITA' DI RACCOLTA.
 
La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2 (due), di cui non più di Kg. 1 (uno) delle seguenti specie:
 
a)      Agrocybe Aegerita (Pioppini)
b)      Amanita Caesarea (Ovoli)
c)      Boletus gruppo edulis (Porcini)
d)     Calocybe Gambosa (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
e)      Cantharellus Cibarius (Finferlo, Gallinaccio)
f)       Cantharellus Lutescens (Finferla)
g)      Clitocybe Prunulus (Prugnolo)
h)      Clitocybe Geotropa
i)        Craterellus Cornucopioides (Trombetta da morto)
j)        Macrolepiota Procera e simili (Mazza di tamburo)
k)      Marchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
l)        Polyporus poes caprae
m)    Tricholoma gruppo terreum (morette)
n)      Russula Virescens (verdone)
 
Tutti i funghi possono essere raccolti solo quando manifestano tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta relativamente ai fondi in proprietà o in possesso.
 
 
ART. 4 - DIVIETI
 
E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovolo chiuso.
La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 (cento) mt. salvo che ai proprietari stessi.
E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 (dieci) mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Il proprietario del fondo, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, ha la facoltà di escludere l’accesso ai cercatori anche se muniti di tesserino e di permesso.
Tale diritto può essere manifestato mediante l’apposizione di apposite tabelle.
 
 
ART. 5 - AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA
 
A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:
a)      accedere alla raccolta, dei funghi in ogni giorno della settimana;
b)      derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall'art. 3;
 
Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a)     - coltivatori diretti,
- gestori di boschi a qualunque titolo;
b)   - utenti di beni di uso civico
- utenti di beni di proprietà collettive;
c)   - soci di cooperative agro-forestali;
 
Tali agevolazioni sono concesse annualmente alle categorie di residenti precisate nel precedente comma, lettere a), b) e c), in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50 % dell'importo del primo scaglione di cui al Testo Unico sulle Imposte sui Redditi per l'anno 2011 e pari a € 7.500,00. Tale particolare stato di reddito deve essere documentato con certificazione annuale ISEE. Copia della documentazione deve accompagnare il beneficiario ai fini del controllo previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 23/96.
La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita al Comune appartenente all'ambito territoriale dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.
Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno devono presentare all’Ente preposto al rilascio dell’autorizzazione un’autocertificazione, nella quale vengono indicare le condizioni per le quali si ritiene di avere diritto all’agevolazione.
 
 
ART. 6 - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
 
La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione Comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
La vendita dei funghi freschi spontanei è altresì soggetta a certificazione rilasciata dall'ULS - Ispettorato micologico di cui all’art. 14 della L.R. 23/96.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui al D.P.R. 14.7.1995 n. 376.
 

 
ART. 7 - VIOLAZIONI
 
            La violazione delle disposizioni della L.R. 19.8.96 n. 23, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco.
            Nel caso di violazione per raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo la quantità eccedente.
 
 
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
 
Per quanto non previsto dalle presenti norme attuative, si fa riferimento alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 e alla D.G.R. 26.07.2011 n. 1126.
 
 
 
 
 
ALLEGATO
 
 
PERMESSI CONCEDIBILI
COSTO UNITARIO EURO
    GIORNALIERI
500
5,00
    SETTIMANALI
500
10,00
    MENSILI
500
30,00
    ANNUALI
1.000
75,00
 
 
Giornate in cui è consentita la raccolta:
- residenti e proprietari: tutti i giorni della settimana;
- non residenti: martedì, venerdì, domenica e festività infrasettimanali.
 
 
Versamenti su C.C.P. N. 11289311 intestato a Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane – Servizio di Tesoreria - Vittorio Veneto.